multe, ecco il nuovo decreto. nuove regole stringenti per divieti di sosta e autovelox in citta’ | studio legale scavo avvocato bari

multe, ecco il nuovo decreto. nuove regole stringenti per divieti di sosta e autovelox in citta’ | studio legale scavo avvocato bari

Con il decreto “Semplificazioni”  (L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), sono state introdotte alcune modificazioni alle norme contenute nel codice della strada,  in particolare,  relativamente alle modalità di accertamento delle violazioni. Il tema semplificazioni non deve ingannare, in quanto la vita per il cittadino sarà sicuramente più dura:  Sono state ampliate le categorie di soggetti accertatori (con molti dubbi di legittimità costituzionale) e sono state imposte nuove e più stringenti (ma anche potenzialmente più pericolose) regole per gli autovelox, che potranno fare il loro ingresso in città anche con postazioni fisse.

1. VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA E FERMATA: indiscriminato aumento dei soggetti accertatori!

E’ stato introdotto il  nuovo art. 12-bis, rubricato “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”. Tale articolo prevede che, su espresso provvedimento del sindaco, possano essere autorizzati ad elevare le contravvenzioni non solo i Vigili Urbani, ma anche gli operatori delle aziende municipalizzate (es, per Bari, AMIU, AMTAB, Bari Multiservizi), relativamente alle violazioni rilevate nell’ambito di loro funzionale competenza. Tale circostanza appare di primo acchito notevolmente peggiorativa per il cittadino, che potrebbe vedersi “vessato” da una moltitudine di controllori. In particolare:

  • in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi (ad. Es. dipendenti AMTAB a Bari);
  • di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette funzioni di prevenzione e accertamento (Es. Dipendenti AMIU a Bari);
  • in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico di persone, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone (es. Dipendenti AMTAB, COTRAP).

Tali funzioni sono svolte da personale, nominativamente designato, il quale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il personale che svolge le suddette le funzioni hanno il potere di effettuare la contestazione delle infrazioni di disporre la rimozione dei veicoli (ai sensi dell’art. 159), limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.

Sarà dunque molto ampliata e variegata sia la casistica, sia la natura dei soggetti controllori, ponendo ciò vari dubbi costituzionali in merito all’imparzialità di detti controllori e alle limitazioni (molto labili) delle funzioni loro attribuite.

CONTROLLO DELLA POLIZIA SOLO IN FASE SUCCESSIVA. L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale e l’organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell’Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato.

STRUMENTI FOTOGRAFICI SENZA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA. Per l’accertamento e per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici. In quest’ultima ipotesi, trattandosi di violazioni in assenza di trasgressore, si ritiene che la formulazione sia piuttosto ampia, lasciando intendere anche la possibilità di effettuare il rilevo delle violazioni della sosta con strumenti che registrino le immagini dei luoghi, con successiva notifica dei verbali di contestazione direttamente al domicilio dell’obbligato in solido come risultante dai pubblici registri automobilistici.

VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. Anche qui, si rileva una possibile violazione del contraddittorio tra cittadino e PA (prevista dal D.lgs. 241/1990), nonché una forse eccessiva dose di potere data a soggetti che non sono stati assunti effettuando concorsi che analizzassero le loro competenze in materia. Addirittura alcuni possibili soggetti accertatori, in forza alle municipalizzate, non sono stati neanche assunti per concorso e/o non hanno contratti stabili: ciò fa sorgere immediatamente dubbi di legittimità costituzionale, nel momento in cui si vuole attribuire a questi  la qualifica di pubblico ufficiale!

 In buona sostanza sembra che vi sia una attribuzione eccessiva di compiti e poteri a soggetti accertatori che di per sé non hanno detto ruolo o mansione accertatrice all’interno del loro rapporto organico con la PA, con tutte le conseguenze a livello di controllo, motivazione degli atti, autorità gerarchica e imparzialità, in spregio all’art. 97 della Costituzione.

2. AUTOVELOX AUTOMATICI ANCHE IN CITTA’

Ma non finisce qui. Si prospettano tempi duri per chi circola per strade urbane e extraurbane, che saranno probabilmente tempestate di autovelox (spesso più per funzione di cassa che di sicurezza).

Il nuovo comma 5-undecies modifica la disciplina relativa ai dispositivi fissi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, che, già presenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, potranno essere utilizzati o installati anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto competente.

Al momento tale possibilità era limitata alle strade extraurbane di tipo C e a quelle urbane di tipo D, di cui all’art. 2, comma 2, del codice, così, in futuro, si aprirà la possibilità di installare rilevatori di velocità, (o di altre norme di comportamento) debitamente omologati, funzionanti in automatico, cioè senza obbligo della presenza di operatori di polizia stradale anche sulle altre strade urbane.

La precedente previsione era dettata dal fatto che, nelle strade urbane, stante la presenza di traffico, l’installazione di autovelox, comportando bruschi rallentamenti, avrebbe potuto comportare incidenti. Evidentemente, altre esigenze hanno prevalso.

Anche in tal caso ricordiamo che tutti gli autovelox devono essere appositamente e adeguatamente segnalati e tarati, posti in posizioni che non nuocciano alla sicurezza (es. brusche discese) e in assenza di limiti di velocità “vili”,  pena l’annullabilità dell’atto contestato.

Contattaci per maggiori informazioni o per una consulenza!

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