COME SI CALCOLANO LE QUOTE DELL’EREDITA’ SE NON C’E’ TESTAMENTO? COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DELL’ EREDITA’ COMPLESSIVA? | STUDIO LEGALE SCAVO AVVOCATO SUCCESSIONI BARI

COME SI CALCOLANO LE QUOTE DELL’EREDITA’ SE NON C’E’ TESTAMENTO? COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DELL’ EREDITA’ COMPLESSIVA? | STUDIO LEGALE SCAVO AVVOCATO SUCCESSIONI BARI

Con il precedente articolo, abbiamo visto chi sono gli eredi in caso di successioni in mancanza di testamento. Tuttavia, molti di voi si staranno chiedendo: appurati quelli che sono gli eredi, come si calcolano le quote di eredità spettanti a ciascuno? Come si calcola l’ammontare dell’eredità complessiva?

Anche in tal caso, la legge è molto chiara e delinea diverse ipotesi. Vediamole nel dettaglio:

  • Come si suddividono le quote?

La suddivisione delle quote ereditarie è variabile in funzione del numero e della tipologia di eredi legittimi al momento della morte del defunto. Vediamo i vari casi:

  1. Solo Coniuge: In mancanza di figli, ascendenti e fratelli/sorelle spetta tutta l’eredità al coniuge superstiteanche se separato (si badi bene, separato, non divorziato: in caso di divorzio il rapporto di conugio si estingue)  purché senza addebito. Se i coniugi erano in comunione dei beni, lo stato di comunione si scioglie e il coniuge superstite aggiunge alla sua metà il restante 50% dell’intero patrimonio; al coniuge superstite spetta inoltre anche il diritto di abitazione della casa familiare e dell’uso di tutti gli arredi in essa contenuti;
  2. Solo figli: in assenza del coniuge superstite, succedono in parti uguali tutti i figli, siano essi legittimi o naturali (ossia figli riconosciuti, ma nati fuori dal matrimonio). La presenza dei figli esclude gli altri parenti. In caso di premorienza di uno dei figli, la quota spettante al figlio viene suddivisa tra i suoi eredi legittimi (effetto devolutivo).
  3. Concorso tra figli e coniuge: se sono presenti sia figli, sia coniuge superstite, concorrendo con un figlio, spettano ad entrambi (coniuge e unico figlio) parti uguali, ciascuna delle quali è chiaramente pari ad ½ dell’intero, mentre il concorso con due o più figli attribuisce al coniuge 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 da dividersi equamente tra tutti i figli (art. 581 c.c.).
  4. Fratelli (in assenza di figli, con assenza del coniuge): Nell’ipotesi in cui non vi siano figli, coniuge, genitori, ascendenti,  subentrano al defunto in parti uguali i fratelli e le sorelle; i fratelli/le sorelle “unilaterali” (un solo genitore in comune) ereditano la metà della quota conseguita dai “germani” (in comune gli stessi genitori). Il Codice Civile privilegia in questo modo i germani sulla base di quello che viene ritenuto per i “germani” un più accentuato vincolo di parentela con il defunto.  
  5. Genitori: In mancanza di figli, fratelli/sorelle o loro discendenti succedono alla persona deceduta entrambi i genitori per parti uguali o quello che sopravvive (art. 568 c.c.), anche se adottivi;
  6. Ascendenti (i nonni): i nonni materni e quelli paterni, succedono al nipote deceduto (ciascuna coppia per la metà), quando questi non lascia figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti (art. 569 c.c.).
  7. Concorso tra coniuge, fratelli e ascendenti: Al coniuge superstite spettano i 2/3, ai fratelli/sorelle spetterà il restante 1/3, da dividersi in parti uguali. Fratelli/sorelle concorrono per la metà del patrimonio con i soli ascendenti (nonni e genitori) ai quali chiaramente è destinato il restante ½.
  8. Altri parenti: La mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, infine di ascendenti determina l’apertura della successione a favore dei parenti prossimi senza distinzione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto con l’eredità che si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, il tutto con la limitazione del sesto grado di parentela. In mancanza di successibili è lo Stato ad acquisire i beni ereditari senza la necessità di accettarli e senza potervi rinunciare
  • Come si calcola l’ammontare delle quote di eredità?

Si parla di “asse ereditario” per definire  tutto il patrimonio del defunto che sarà oggetto di successione. Esso è composto dalla somma del c.d. “quod relictum”, ossia tutto ciò che era nel possesso del defunto al momento della morte, e del “quod donatum”, ossia  tutto quello che è stato donato in vita dal medesimo; il tutto detratti, ovviamente, i debiti ereditari.

Tale suddivisione assume un carattere fondamentale, in quanto spesso possono insorgere delle controversie tra eredi proprio in merito a quanto donato in vita.

Come visto in precedenza, dagli eredi legittimi, vanno distinti gli eredi legittimari, ossia coniuge, figli ascendenti. A questi si applicano le regole della cd. “successione necessaria”, poiché, pur in presenza di un testamento, ad essi è riservata una quota di eredità, che non può essere lesa o diminuita dalle ultime volontà del testatore o dalle donazioni fatte da questi in vita (la cosiddetta quota di riserva).

  • Occhio Alle Donazioni!

Ora, nel caso che ci occupa stiamo parlando della successione legittima, ossia quella senza testamento. Normalmente, una successione legittima, non essendovi testamento, non comporta problemi relativi alla lesione delle quote dei legittimari.  Tuttavia, giova rammentare che il defunto potrebbe aver disposto dei suoi beni anche senza testamento, mediante donazioni effettuate in vita: dette donazioni, come detto, rientrano a tutti gli effetti nel calcolo dell’asse ereditario.

Il calcolo della “quota disponibile” (ossia la quota che può essere devoluta a terzi soggetti che non siano legittimari mediante testamento), è per questo  fondamentale anche nella successione legittima, che spesso coinvolge proprio i legittimari: infatti un legittimario, ricordiamolo, è sempre un erede legittimo (al contrario, un legittimo non è sempre legittimario).

 Qualora il valore delle donazioni effettuate in vita in favore di terzi soggetti sia superiore alle quote di riserva dei legittimari al momento dell’apertura della successione legittima, i legittimari (coniuge, figli, ascendenti), potranno agire in giudizio nei confronti di chi abbia ricevuto delle donazioni in vita dal defunto per ottenere il pagamento delle somme spettantigli (o di beni)  sino ad occorrenza della loro quota spettante per legge. Ovviamente, la quota di riserva (ossia la quota minima spettante per legge) è più bassa rispetto a quella prevista in caso di assenza di testamento.

  • Alcuni esempi:

Di seguito alcuni esempi atti a chiarire quanto detto in precedenza.

  • Esempio uno: Tizio, la cui moglie è premorta, muore lasciando in vita due figli e senza fare testamento. A questi spetterebbe il 50% ciascuno dell’asse ereditario in caso di successione legittima. In caso di successione necessaria, ossia in presenza di donazioni in vita, la loro quota di riserva è dei 2/3.  Tizio ha lasciato alla sua morte un patrimonio di €. 100.000, mentre ha donato in vita €. 200.000 alla sua vecchia amante, Caia, con cui non si è mai sposato ne ha mai convissuto. L’asse ereditario complessivo è di €. 300.000 (100 rimasti + 200 donati in precedenza). La quota di riserva di spettanza dei figli è di 2/3, da suddividersi in parti uguali (totale quota di riserva €. 200.000, da suddividersi in €. 100.000 per figlio). Pertanto, essendo rimasti, al momento della successione, solo €. 100.000 (€. 50.000 per figlio),  i figli potranno agire nei confronti della sig.ra Caia per ricevere €. 100.000 (€. 50.000 cadauno), ossia la restante parte della loro quota di riserva.
  • Esempio due:  Tizio, la cui moglie è premorta, muore lasciando in vita due figli, Caio e Sempronio,  senza fare testamento. Tizio ha lasciato alla sua morte un patrimonio di €. 100.000, mentre  in vita ha donato un appartamento del valore di €. 200.000 al figlio Sempronio, mentre nessuna donazione ha fatto al figlio Caio.  L’asse ereditario complessivo è di €. 300.000 (100 rimasti + 200 donati in precedenza). La quota di riserva di spettanza dei figli è di 2/3, da suddividersi in parti uguali (totale quota di riserva €. 200.000, da suddividersi in €. 100.000 per figlio). Pertanto, essendo rimasti, al momento della successione, solo €. 100.000 (€. 50.000 per figlio), la quota spetterà interamente al figlio Caio, il quale, in caso contrario,  potrà agire nei confronti del figlio Sempronio, che ha ricevuto di più in vita dal padre, per ricevere gli €. 50.000 rimanenti per integrare la sua quota spettantigli di diritto.

Questi esempi fanno capire perché sia fondamentale, al momento della morte di un parente, rivolgersi ad un legale esperto o a un notaio per un calcolo effettivo delle quote ereditarie spettanti.

Contattaci per ulteriori informazioni e per controllare di aver ricevuto tutto ciò che ti spetta di diritto!

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