Processo Troppo Lungo? Con la Legge Pinto ti Spetta un risarcimento! | studio legale scavo avvocato bari

Processo Troppo Lungo? Con la Legge Pinto ti Spetta un risarcimento! | studio legale scavo avvocato bari

Chiunque sia mai stato parte di un processo, in Italia, ha certamente notato una cosa: durano sempre troppo a lungo. Tramite ricorso ai sensi della Legge Pinto è possibile ottenere un risarcimento dallo Stato per ogni anno di processo che superi la ragionevole durata.

L’Italia è da anni il fanalino di coda in tutta l’Eurozona per l’eccessiva durata dei processi, con grave rammarico sia di noi avvocati, sia dei nostri clienti. Tale circostanza è ovviamente dannosa sia per il nostro sistema economico, sia per tutti i cittadini che abbiano adito la giustizia per veder tutelato un loro diritto. Gli interessi tutelati nell’ambito di un processo sono, infatti, di per sé contingenti e mutevoli nel tempo, e richiederebbero una tutela che per essere efficace dovrebbe essere immediata, non rimandata sine die.

Accade spesso, infatti, che nelle more di una eccessiva durata del processo, lo stesso lasso di tempo intercorso o provochi un danno economico al cittadino, oppure renda “antieconomico” per lo stesso adire la giustizia, negando di fatto allo stesso l’esercizio di un suo diritto, in spregio a ogni norma Costituzionale.

Tuttavia se lo Stato sbaglia, lo Stato deve pagare e risarcire il cittadino per il disservizio e il ritardo.

  1. La Legge Pinto: risarcimento dei danni per eccessiva e irragionevole durata del processo.

La L. 89/2001, la c.d. “legge Pinto”, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’irragionevole durata del processo (art. 1-bis, L. 24/03/2001, n. 89). Tale norma deriva dalla necessità di tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e di cui all’art. 111 della Costituzione quale corollario del principio del c.d. giusto processo.

  • In quali casi spetta il risarcimento Legge Pinto?

Si può chiedere il risarcimento qualora il processo (civile, penale, amministrativo o tributario)  abbia ecceduto la durata di:

  • 3 anni per i procedimenti di primo grado;
  • 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
  • 1 anno per il giudizio di legittimità;
  • 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata: i procedimenti di esecuzione devono essere considerati distintamente rispetto al procedimento di cognizione, di conseguenza i termini devono essere sommati (Cass., SS.UU., 19/03/2014, n. 6312);
  • 6 anni per le procedure concorsuali.

Tuttavia molto spesso i giudizi, in Italia, hanno durate ben superiori: quindi occhio a prestare attenzione alla durata del tuo processo, potresti avere diritto a un risarcimento!

  • A quanto ammonta il risarcimento Legge Pinto?

L’art. 2bis della L. 89/2001,  stabilisce che la somma da liquidare a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale debba essere compresa tra gli €. 400,00 e gli  € 800,00 per ogni ricorrente per ogni anno di ritardo del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo.

Nel quantificare l’indennizzo nell’ambito dei parametri sopra indicati,  la norma di cui alla L. 89/2001 e l’art. 2056 cod. civ. prevedono che si debba tener conto:

  1. Dell’esito del processo;
  2. Del comportamento del giudice e delle parti
  3. Della natura degli interessi coinvolti;
  4. Del valore e della rilevanza della causa

Qualora poi il cittadino abbia subito dei danni patrimoniali il cui valore possa essere documentalmente provato (come, ad esempio, la svalutazione del denaro o l’obsolescenza di una partita di merce), potrà chiedere anche il risarcimento di questa voce di danno.

  • Come  e quando  si richiede il risarcimento Legge Pinto?

E’ possibile richiedere il risarcimento del danno per l’eccessiva o irragionevole durata del processo (risarcimento ex Legge Pinto) mediante  ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Il ricorso, depositato a mezzo di un avvocato, deve essere depositato entro sei mesi dalla chiusura definitiva (ossia il passaggio in giudicato della sentenza) del processo di cui si lamenta l’irragionevole durata.

La domanda di equa riparazione può essere presentata da chiunque, indipendentemente da:

  • posizione assunta dal ricorrente nel giudizio in cui si lamenta la violazione del principio di ragionevole durata del processo;
  • esito del giudizio in cui si lamenta la violazione del principio di ragionevole durata del processo;
  • importanza o consistenza economica del giudizio.

Possono avere accesso al risarcimento le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti collettivi. 

Il nostro Studio Legale opera da anni con successo richieste di risarcimenti Legge Pinto sui Tribunali di Bari, Trani, Taranto, Brindisi e Lecce.

Contattaci per  valutare gratuitamente  le tue  possibilità di risarcimento!

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