BANCHE, CASSAZIONE IN DIFESA DEI CLIENTI: SI ALLA CONSIDERAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI AI FINI ANTI USURA | STUDIO LEGALE SCAVO AVVOCATO BARI

BANCHE, CASSAZIONE IN DIFESA DEI CLIENTI: SI ALLA CONSIDERAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI AI FINI ANTI USURA | STUDIO LEGALE SCAVO AVVOCATO BARI

Novità assoluta in tema di diritto bancario: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19597 del 18/09/2020,  hanno finalmente accolto la tesi, spesso da noi avvocati sostenuta in difesa dei nostri clienti,  per la quale “La disciplina anti usura si applica agli interessi moratori”.

Tale pronuncia, di enorme portata applicativa, è sicuramente destinata a svolgere un ruolo di assoluto favore per i clienti e i risparmiatori nelle cause che li coinvolgano contro le Banche.

  1. Maggiore Tutela per il Cliente debitore:

Per le Sezioni Unite sussiste “l’esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore

In precedenza, molti tribunali e alcune sezioni della Suprema Corte ritenevano non applicabile la normativa anti usura agli interessi di mora, ritenendo che questi non avessero una funzione remunerativa, ma solo risarcitoria del ritardo del pagamento (o della mancanza di questo).

Tuttavia, da interpreti del diritto da sempre attenti alla posizione del cliente, questa opinione non ci ha mai convinto, poiché a nostro avviso il criterio oggettivo previsto dalla legge n. 108 del 1996 sarebbe vanificato ove si escludessero dall’ambito di applicazione gli interessi moratori.

Detta legge, giova ricordare, individua un criterio oggettivo d’usurarietà del contratto, rappresentato dall’individuazione di un tasso d’interesse massimo applicabile dalle banche – il c.d. “Tasso Soglia” –  di volta in volta individuato mediante decreti ministeriali,  il cui superamento è indice di usura.

Ciò in quanto la “legge anti usura” risulta essere una Legge destinata a tutelare  il cliente, ritenuto parte “debole” rispetto alla Banca contraente “forte”, nonchè  emanata per  tutelare le vittime dell’usura e garantire il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.

Del resto, nella realtà così come nell’immaginario collettivo, è proprio nel momento del mancato pagamento, ossia della mora, che con maggior forza viene in rilievo la pattuizione o la richiesta di interessi usurai. Pertanto, escludere la fase “patologica” del credito dall’applicazione della norma a tutela del cliente debitore farebbe si che per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l’inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e/o lucrare gli interessi.

  • LA DECISIONE:

La decisione, come detto emanata a seguito di diversi contrasti tra opposte fazioni, è – come detto – chiara e precisa. In essa si afferma che:

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. […] Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’ interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento

In buona sostanza, la disciplina anti usura – affermano  le Sezioni Unite –“intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”.

Pertanto, è di tutta evidenza, dal tenore letterale delle motivazioni della SS.UU, la ratio di difesa del contraente debole.

  • COSA SUCCEDE SE UN MUTUO O UN FINANZIAMENTO E’ USURAIO?

L’art. 1815 comma 2 del Codice Civile stabilisce sanzione, per la Banca, della nullità degli interessi qualora si rilevi usura (ossia qualora, ai sensi della L. 108/1996, venga superato il Tasso Soglia).

Questo, in pratica, comporta che debba esser effettuato un ricalcolo delle somme già pagate dal cliente a titolo di capitale e interessi, espungendo tutti gli interessi e imputando tutto a capitale: spesso questo calcolo comporta o una notevole decurtazione del debito del cliente o addirittura un obbligo risarcitorio da parte della banca (anche per l’eventuale segnalazione a sofferenza, divenuta anch’essa illegittima una volta accertata l’usurarietà).

Le Sezioni Unite, tuttavia, per tutelare la stabilità del sistema bancario (che, altrimenti, sarebbe stato travolto da un vero Tsunami legale),  sostengono che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia anti usura da parte del tasso di mora si applichi l’art. 1815, comma 2, cod. civ.,  limitando però, a carico della Banca, la sanzione della non debenza degli interessi, anche moratori,solo ed esclusivamente con riferimento agli interessi che abbiano effettivamente superato il c.d. Tasso soglia: in buona sostanza, non tutto il finanziamento sarebbe gratuito e privo di interessi – come da originaria lettura dell’art. 1815 cod. civ. – ma solo quella parte che effettivamente potremmo definire “usuraia”.

Invero, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Anche in questi casi, però, per come sono strutturati molti finanziamenti e mutui bancari, questo potrebbe comportare ricalcoli molto vantaggiosi per il cliente, con forti decurtazioni del debito (o azzeramenti) e/o risarcimenti.

  • Chi deve provare l’usura?

Ricordiamo che, in ogni caso, l’onere della prova dell’usurarietà, la cui verifica dei presupposti va effettuata con perizia contabile  prima di iniziare un giudizio, è comunque posta a carico del cliente. Infatti, sempre secondo le SS.UU “il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato”.

Noi dello Studio Legale Scavo, in collaborazione con studi di dottori commercialisti esperti di anomalie contabili bancarie, abbiamo strutturato un servizio cucito su misura per le esigenze del cliente, volto ad effettuare tutte le verifiche preventive necessarie (secondo quelli che sono gli strumenti di calcolo indicati dal Tribunale, proprio per dare la massima veridicità ai calcoli stessi) e ad assistere il cliente, giudizialmente e stragiudizialmente, con avvocati esperti di diritto bancario, operanti sia sul Foro di Bari sia in tutta Italia.

Il nostro fine è quello di assicurare una tutela completa dei  diritti del cliente stesso.

Il tutto, in un unico pacchetto, con costi contenuti, predefiniti e predeterminati.

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